Stalking e Molestie

Investigazioni anti stalking, molestie e atti persecutori

Lo stalking è riconosciuto dall’ordinamento giuridico come un reato penale a tutti gli effetti di legge e se commesso da un ex partner o un ex coniuge è una condizione aggravante.

Pertanto, in caso di necessità, affidarsi a un’agenzia investigativa esperta  può rappresentare una soluzione strategica per ottenere il massimo della tutela, sia in termini di sicurezza personale, che di raccolta di prove ed evidenze.

Nello specifico le indagini si concentrano generalmente su tutti quei comportamenti reiterati messi in atto dallo stalker, identificando l’autore laddove ignoto, e documentando dettagliatamente circostanze e modalità con cui l’azione persecutoria è perpetrata, al fine di consentire la repressione dell’attività illecita e il perseguimento del reato a norma di legge.

Patti Investigazioni è un’agenzia investigativa specializzata nel trattare  questo delicatissimo tema, rappresentando un ambito d’indagine dove esperienza e capacità sono determinanti per scongiurare possibili infauste conseguenze.

Pertanto, se ritieni di essere vittima di stalking, molestie e di altri atti di persecuzione, non esitare, l’agenzia investigativa Patti Investigazioni di Brescia è il partner ideale a cui affidarsi per ottenere il massimo della difesa, tutela e supporto.

Al termine delle indagini l’agenzia investigativa Patti Investigazioni rilascia una relazione investigativa certificata (Dossier completo di foto e video) il cui valore legale è altresì riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni prefettizie ex art.134 del TULPS, pertanto utilizzabile per perseguire penalmente l’autore del reato ex art. 612 bis del codice penale.

Dispositivo dell’art. 612 bis del codice penale

(Atti persecutori)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

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