Violazione dei Doveri Coniugali

Raccolta prove per separazioni e divorzio
Come stabilito dal codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, e alla coabitazione, cosicché entrambi i coniugi acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Pertanto, in caso di tradimento o di altre violazioni, sono previste delle conseguenze legali.
Tuttavia per dimostrare in sede giudiziale la violazione dei doveri coniugali o di altri comportamenti non conformi al regime matrimoniale (tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, da procurare un’offesa alla propria onorabilità, o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole) è sempre opportuno procurarsi prove certe e documentate.
Ottenere delle prove può essere infatti determinante per dimostrare il nesso di casualità tra la violazione commessa e la conseguente crisi coniugale che questa ha potuto determinare, potendo così addebitare la separazione al coniuge colpevole.
In questi casi affidarsi a un’agenzia investigativa esperta rappresenta una soluzione strategica per dotarsi di prove valide, e utilizzabili anche in sede giudiziale.
Patti Investigazioni è un’agenzia investigativa specializzata nel trattare questa materia, rappresentando in assoluto il principale ambito d’indagine su cui è più frequentemente chiamata a operare.
Che si tratti di accertare l’infedeltà del tuo coniuge o di ottenere prove di una condotta in contrasto ai doveri coniugali, l’agenzia investigativa Patti Investigazioni di Brescia è il partner ideale cui affidare il delicato compiuto di accertare e documentare la realtà dei fatti, in totale discrezione e con la massima riservatezza.
Al termine delle indagini l’agenzia investigativa Patti Investigazioni rilascia una relazione investigativa certificata (Dossier completo di foto e video) valida per fini legali e utilizzabile in sede giudiziale per richieste di addebito della separazione tra coniugi ex art. 151 del codice civile.
Dispositivo dell’art. 151 del codice civile
(Separazione giudiziale)
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrari ai doveri che ne derivano dal matrimonio.